Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specifiche del Dirigente scolastico, del Collegio Docenti, dei Consigli di Classe, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 416/1974.

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale e amministrativo delle scuole italiane, responsabile di indirizzare e gestire gli aspetti economici, organizzativi e politici dell'istituzione scolastica. È composto da rappresentanti dei docenti, dei genitori, del personale ATA, e, nelle scuole superiori, anche degli studenti. Il Consiglio delibera sul bilancio, sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), adotta il regolamento interno, e decide sull'acquisto di attrezzature e sull'organizzazione delle attività extrascolastiche. 

Componenti e Durata

·    È composto da rappresentanti delle diverse componenti scolastiche, inclusi docenti, genitori e personale ATA, oltre al Dirigente Scolastico, che ne è membro di diritto. 

·       Nelle scuole secondarie di secondo grado, vi sono anche rappresentanti degli studenti. 

·       I membri durano in carica tre anni.  

Funzioni Principali

·       Indirizzo e Gestione Economica

Delibera il bilancio e il conto consuntivo, e decide come impiegare i mezzi finanziari. 

·       Regolamento

Adotta e modifica il regolamento interno dell'istituto. 

·       PTOF

Approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), definendo gli indirizzi generali dell'attività didattica. 

·       Acquisti e Servizi

Decide sull'acquisto, rinnovo e conservazione di attrezzature, sussidi didattici e materiali necessari alla vita della scuola. 

·       Attività Extrascolastiche

Organizza e programma le attività extrascolastiche, come gite e visite d'istruzione, in base alle disponibilità di bilancio. 

·       Attività Negoziale

Stabilisce i criteri per l'attività negoziale del dirigente scolastico, come contratti e convenzioni. 

Presidente e Convocazioni

·       Il Consiglio è presieduto da un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori. 

·       Viene convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni, ma può essere convocato anche in urgenza su richiesta di un terzo dei consiglieri o di altri organi scolastici. 

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